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Il programma è destinato a investimenti nei principali settori generatori di crescita nelle regioni meno sviluppate e in transizione. Le priorità sono quattro: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e il loro uso; aiutare le PMI del paese a diventare più competitive e sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
La Commissaria per la Politica regionale Corina Creţu ha dichiarato: "il programma, in linea con gli obiettivi europei di creazione di occupazione e crescita sostenibile, aiuterà l’Italia trasformarsi in una moderna economia della conoscenza in grado di competere sul mercato globale. Questo pacchetto di investimenti aiuterà le imprese italiane, in particolare le PMI, a sfruttare pienamente il loro potenziale di innovazione e a rafforzare la loro competitività, con l’obiettivo di creare posti di lavoro di qualità".
I principali risultati da raggiungere nell’ambito del programma comprendono:
un aumento delle attività di collaborazione delle imprese nel settore della ricerca e dell’innovazione (con un aumento previsto rispettivamente del 5% e del 10% per le regioni meno sviluppate e in transizione);
l'85 % di copertura della banda larga ad alta velocità di 100 Mbps o superiore;
l'aumento del 9% nella quota delle energie rinnovabili utilizzate.
Il programma prevede che la metà delle risorse dell’UE destinate al programma sarà implementata con strumenti finanziari.
Contesto
Ripartizione del bilancio del programma operativo "imprese e competitività":
valore totale: 2 419 000 000 EUR
FESR: 1 776 000 000 EUR
I principali settori di investimento da sostenere nell’ambito del programma comprendono:
promuovere l’imprenditorialità, lo sviluppo di nuovi modelli di business e sostenere la crescita delle PMI attraverso una maggiore capacità di sviluppare nuovi prodotti e servizi, l’internazionalizzazione e la penetrazione di nuovi mercati — 35,8%
promuovere gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione — 29,8%
promuovere l'uso delle energie rinnovabili nelle imprese e l’attuazione di sistemi di distribuzione intelligenti, al fine di massimizzare il potenziale di produzione di energie rinnovabili — 21,2%
l'installazione di infrastrutture a banda larga ad alta velocità destinate alle aree con un’elevata concentrazione di imprese — 9,7%
Il rimanente 3,5% sarà utilizzato per l’assistenza tecnica a sostegno dell’attuazione del programma.
Bruxelles, 24 giugno 2015. La Commissione europea ha inflitto ammende per un totale di €115 865 000 a otto produttori e a due distributori di vassoi per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio che hanno partecipato ad almeno uno di cinque cartelli distinti. Gli otto produttori sono Huhtamäki (Finlandia), Nespak e Vitembal (Francia), Silver Plastics (Germania), Coopbox, Magic Pack e Sirap-Gema (Italia) e Linpac (Regno Unito). I due distributori sono Ovarpack (Portogallo) e Propack (Regno Unito).
Violando le norme antitrust dell'UE, le imprese in questione hanno fissato i prezzi dei vassoi di polistirene espanso e dei vassoi rigidi di polipropilene e si sono ripartite i relativi clienti. I vassoi di polistirene espanso e i vassoi rigidi di polipropilene sono utilizzati per l'imballaggio degli alimenti venduti nei negozi o nei supermercati per prodotti come formaggi, carni, pesci o dolci. Avendo rivelato alla Commissione l'esistenza dei cartelli, Linpac ha beneficiato dell'immunità totale ai sensi della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006.
La Commissaria per la Concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato a questo proposito: "Milioni di consumatori che hanno comprato alimenti per sé e per le proprie famiglie sono stati potenzialmente danneggiati da questi cartelli. Le imprese coinvolte si sono spartite il mercato degli imballaggi alimentari al dettaglio e si sono accordate sui prezzi anziché competere sulla base dei rispettivi meriti. I cartelli, nell'ambito dei quali sono le imprese - e non il mercato - a determinare i prezzi, danneggiano tutta la nostra economia. I cartelli eliminano gli incentivi ad innovare e non possono essere tollerati.»
L'indagine della Commissione ha rivelato l'esistenza di cinque cartelli distinti nel settore degli imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, che hanno interessato gran parte dello Spazio economico europeo (SEE), vale a dire:
il cartello relativo ai mercati dei vassoi di polistirene espanso e dei vassoi rigidi di polipropilene dell'Europa nord-occidentale ("NWE"), che ha operato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia tra il giugno 2002 e l'ottobre 2007;
il cartello relativo al mercato dei vassoi di polistirene espanso dell'Europa centrale e orientale ("CEE"), che ha operato in Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia tra il novembre 2004 e il settembre 2007;
il cartello relativo al mercato dei vassoi di polistirene espanso dell'Europa sud-occidentale ("SWE"), che ha operato in Portogallo e Spagna tra il marzo 2000 e il febbraio 2008;
il cartello relativo al mercato francese dei vassoi di polistirene espanso, che ha operato tra il settembre 2004 e il novembre 2005 e
il cartello relativo al mercato italiano dei vassoi di polistirene espanso, che ha operato tra il giugno 2002 e il dicembre 2007.
Le società multate oggi dalla Commissione hanno partecipato ad almeno uno di questi cartelli. La seguente tabella indica nei dettagli la partecipazione e la durata della partecipazione di ciascuna impresa ai cinque cartelli:
NWE
CEE
SWE
Francia
Italia
Linpac
giugno 2002 — ottobre 2007
novembre 2004 — settembre 2007
marzo 2000 — febbraio 2008
settembre 2004 — novembre 2005
giugno 2002 — dicembre 2007
Vitembal
giugno 2002 — marzo 2007
ottobre 2004 — luglio 2007
settembre 2004 — novembre 2005
luglio 2002 — dicembre 2007
Huhtamäki
giugno 2002 — giugno 2006
dicembre 2000 — gennaio 2005
settembre 2004 — novembre 2005
Sirap-Gema
novembre 2004 — settembre 2007
settembre 2004 — novembre 2005
giugno 2002 — dicembre 2007
Coopbox
novembre 2004 — settembre 2007
marzo 2000 — febbraio 2008
giugno 2002 — dicembre 2007
Nespak
ottobre 2003 — settembre 2006
Magic Pack
settembre 2004 — marzo 2006
Silver Plastics
giugno 2002 — ottobre 2007
giugno 2005 — ottobre 2005
Ovarpack
dicembre 2000 — gennaio 2005 e
ottobre 2007 — febbraio 2008
Propack
dicembre 2004 — settembre 2006
Come si evince dalla tabella, a partire dai primi anni 2000 e per periodi compresi tra poco più di un anno e quasi otto anni - con alcune differenze tra i cartelli - le dieci imprese hanno fissato i prezzi, si sono ripartite i clienti e i mercati, hanno manipolato aste e si sono scambiate informazioni commerciali sensibili.
Ciascuno dei cartelli ha operato comunicando a livello bilaterale e multilaterale, di solito a margine di legittime riunioni di settore. Oltre agli incontri tra i rappresentanti delle imprese vi sono stati numerosi scambi di messaggi di posta elettronica e di telefonate. In alcuni di questi cartelli, i partecipanti si riferivano ai propri contatti illeciti usando i termini "club" o "mafia".
Sanzioni amministrative pecuniarie
Le ammende inflitte alle imprese per la partecipazione ai cartelli sono le seguenti:
NWE
CEE
SWE
Francia
Italia
Totale
Linpac
0
0
0
0
0
0
Vitembal
265 000
295 000
265 000
295 000
1 120 000
Huhtamäki
10 806 000
0
4 756 000
15 562 000
Sirap-Gema
943 000
5 207 000
29 738 000
35 888 000
Coopbox
602 000
10 955 000
22 137 000
33 694 000
Nespak
4 996 000
4 996 000
Magic Pack
3 263 000
3 263 000
Silver Plastics
20 317 000
893 000
21 210 000
Ovarpack
67 000
67 000
Propack
65 000
65 000
115 865 000
Le ammende sono state fissate sulla base degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 (cfr. comunicato stampa e MEMO). Per stabilire l'importo delle ammende, la Commissione ha preso in considerazione, in particolare, le vendite dei prodotti interessati nel SEE, la gravità dell'infrazione e la portata geografica e la durata di quest'ultima. Le ammende sono state fissate ad un adeguato livello dissuasivo pur restando proporzionate all'infrazione.
Linpac ha beneficiato dell'immunità totale dall'ammenda in quanto è stata la prima società a rivelare alla Commissione l'esistenza del cartello, evitando in tal modo un'ammenda di € 145 065 000. Altre imprese hanno beneficiato di riduzioni delle ammende per avere collaborato all'indagine nel quadro del programma di trattamento favorevole della Commissione.
Relativamente a Magic Pack (per quanto riguarda la sua partecipazione al cartello in Italia) e Silver Plastics (per quanto riguarda la partecipazione al cartello in Francia), nel fissare l'importo delle ammende la Commissione ha tenuto conto della loro partecipazione ridotta ai cartelli.
Mancanza di capacità contributiva
Tre imprese hanno invocato la mancanza di capacità contributiva (punto 35 degli orientamenti sul calcolo delle ammende del 2006). La Commissione ha esaminato le richieste presentate alla luce dei rispettivi rendiconti finanziari degli ultimi anni, delle proiezioni per l'anno in corso e per gli anni futuri, dei parametri che misurano forza finanziaria, redditività, solvibilità e liquidità e delle relazioni con i partner finanziari esterni e con gli azionisti. Dopo avere esaminato tali dati, la Commissione ha concesso una riduzione dell'ammenda a due imprese ed ha respinto una terza richiesta.
Contesto
L'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 53 dell'accordo SEE vietano i cartelli e le altre pratiche commerciali restrittive.
L'indagine della Commissione è cominciata nel giugno 2008 con una serie di ispezioni senza preavviso. La Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nel settembre 2012 e organizzato un'audizione orale nel giugno 2013.
Ulteriori informazioni su questo caso saranno disponibili sul sito web della DG Concorrenza, nel registro pubblico dei casi, con il numero 39563, una volta che saranno risolte eventuali questioni legate alla riservatezza. Per ulteriori informazioni sull'azione della Commissione nei confronti dei cartelli, si veda il suo sito sui cartelli.
Azioni di risarcimento dei danni
Le persone o imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale descritto nel presente caso possono adire i tribunali degli Stati membri per chiedere il risarcimento dei danni subiti. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e il regolamento sulle regole di concorrenza n. 1/2003 confermano che, nelle cause dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Nel determinare l'importo del risarcimento non è necessario applicare una riduzione per tenere conto delle ammende che la Commissione ha inflitto alle imprese in questione.